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L’apostille
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sulla documentazione. Così perfezionato, il documento può essere riconosciuto in Italia.

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La ”Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla citta in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta ”Postilla dell’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. I fini per i quali puo essere richiesta la Dichiarazione di valore sono i seguenti:
a) proseguimento degli studi scolastici e universitari;
b) iscrizione presso le Università;
c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);
d) equipollenza.
I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale. Pertanto, la Dichiarazione di Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane, vale a dire:
-le istituzioni scolastiche (nel caso in cui gli studi scolastici obbligatori debbano essere ancora ultimati);
-gli Ambiti Territoriali (ex Uffici scolastici provinciali) per i diplomi di livello pre-universitario;
-gli Atenei, per ottenere l’equipollenza delle Lauree estere;
-il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca per l’equipollenza accademica dei dottorati (Ph.D.) esteri;
-i vari Ministeri per quanto concerne i riconoscimenti professionali (ai fini dell’esercizio di professioni regolamentate).
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 4613 del 4/9/07), rilevando come ”[…] per quel che riguarda i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’U.E., alla Dichiarazione di Valore non puo essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante. Infatti, la P.A. ha l’obbligo di motivare le sue decisioni con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalmente è la Dichiarazione di Valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l’impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).

Nella Dichiarazione di Valore sono riportati i dati seguenti:
– cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare
-istituzione sotto la cui autorità e stato rilasciato il titolo
-data di rilascio del titolo
-numero di registrazione
-istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi
-campo, specializzazione, indirizzo
-durata del ciclo di studio
-media generale dell’esame finale
-sistema di votazione vigente
-professione abilitante all’esercizio, in seguito al compimento degli studi
-brevi descrizioni dell’ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell’Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.

Apostille
E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille. La “Apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.

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